Il Regolamento n°3072 / 95
Allo scopo di rendere
più competitiva l’agricoltura
comunitaria, si ritenne necessario attuare la
riforma della PAC,
che si avviò nel 1992 e si concluse nel 1995 con l’applicazione degli
accordi GATT. In effetti la prima PAC aveva sviluppato in breve tempo la
propria azione di influenza all’interno di tutti i paesi aderenti alla UE,
determinando conseguenze sulle quali è possibile effettuare una serie di
riflessioni:
In relazione a quanto sopra
esposto, unitamente alla continua adesione di nuovi Stati membri ( nel 1973
si aggiunsero Danimarca, Irlanda e Gran Bretagna, nel 1981 la Grecia, nel
1986 Portogallo e Spagna e nel 1995 Austria, Svezia e Finlandia ) e
all’evoluzione dei tassi di crescita della produzione agricola, si determinò
una serie di problemi, che portarono ad un ripensamento delle norme della
prima PAC: formazione di eccedenze produttive, difficoltà di sostenere la
situazione finanziaria da parte delle casse della Comunità, individuazione
di forti differenziali di sviluppo tra le agricolture delle aree più dotate
rispetto a quelle meno in grado di reggere la rincorsa produttiva
incentivata dalla PAC stessa.
La necessaria riforma,
impostata dal Commissario Mac
Sharry, prevedeva la riduzione complessiva del sostegno
all’agricoltura e allo stesso tempo la concessione di compensazioni dirette
ai produttori, per salvaguardare il loro reddito; quindi la redditività
veniva garantita sia attraverso i ricavi ottenibili direttamente dal mercato
che attraverso pagamenti compensativi erogati dalla UE, applicando la
cosiddetta teoria del “decoupling”,
cioè del disaccoppiamento tra aiuti concessi e produzione realizzata.
Tale nuovo sistema è di tipo misto, nel senso che in parte
si mantiene il
sistema dei prezzi istituzionali e in parte si concedono erogazioni dirette
ai produttori, richiedendo però agli stessi di non superare
determinate soglie produttive, identificate nella cosiddetta
superficie massima garantita
(SMG), per
evitare penalizzazioni nei pagamenti compensativi nel caso di superamento
della stessa. |
campagna commerciale |
prezzo di intervento
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anno 1997-98 | 333.45 Ecu/ton |
anno 1998-99 | 315,90 Ecu/ton |
anno 1999-00 | 298,35 Ecu/ton |
Allo stesso tempo la
Comunità stabilì una
superficie di base
nazionale per gli Stati membri produttori: all’Italia venne destinata
una SMG di 239.259 ettari, rispetto a quella assegnata complessivamente
all’Europa comunitaria di 427.623 ettari. L’eventuale superamento delle
suddette superfici comportava la riduzione dell’importo compensativo a
carico di tutti i produttori di quello Stato membro. Un’ulteriore novità
della nuova OCM era rappresentata dal
prezzo plafond,
utilizzato per determinare il livello di protezione da accordare al prodotto
comunitario al momento dell’importazione di riso proveniente da paesi terzi.
Il prezzo plafond è calcolato partendo dal prezzo di intervento e
moltiplicando quest’ultimo per due specifici coefficienti (derivanti
dalla semplificazione del rapporto esistente tra prezzo di intervento in
vigore e prezzo di entrata del riso semigreggio), uno relativo al riso
indica e uno per quello japonica. |
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Disposizioni circa le esportazioni
L’applicazione degli
accordi GATT nel settore del riso, per ciò che concerne l’esportazione
verso i Paesi Terzi, ha avuto inizio dal 1° settembre 1995. In base ad essi
la Comunità è impegnata, nel corso delle sei campagne commerciali che vanno
dall’01/09/95 al 31/08/01, a ridurre gradualmente del 21% le quantità
esportate e del 36% i connessi impegni finanziari, essendo però escluse da
questi conteggi le forniture in conto aiuti alimentari a Paesi in via
di sviluppo bisognosi.
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