Regimi speciali
Il Regolamento n°3072 / 95

Deroghe ai principi dell'unicità e della provenienza del dazio all'importazione 

  1. Le importazioni di riso e di rotture di riso di origine ACP ( Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico) possono godere di una diminuzione del dazio doganale applicabile all’importazione nella UE entro il limite di un quantitativo massimo di 125 mila tonnellate di riso semigreggio, nonché di 20 mila tonnellate di rotture di riso. La diminuzione concessa per il riso semigreggio indica è pari al 65% del dazio normale e di un ulteriore importo fisso di 4,34 Euro/ton. Per le rotture di riso la diminuzione è del 65% del dazio fissato nella tariffa doganale comune, oltre ad un importo fisso di 3,62 € per tonnellata.
     

  2. Per le importazioni dei prodotti di origine PTOM (Paesi e territori d’oltre mare) è mantenuta l’esenzione totale del dazio, ma nell’ambito di un volume globale annuo di 160 mila tonnellate espresse in equivalente riso semigreggio, il quale comprende peraltro il contingente tariffario di riso di origine degli Stati ACP (125mila tonnellate di semigreggio). I titoli sono quindi rilasciati inizialmente agli PTOm nel mese di gennaio per un quantitativo di 35 mila tonnellate, con la possibilità tuttavia che le importazioni dagli PTOM possano complessivamente raggiungere il volume delle suddette 160 mila tonnellate solo nella misura in cui gli Stati ACP non utilizzino effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell’ambito del loro contingente tariffario (125 mila tonnellate).
     

  3. Sono confermate le particolari e specifiche norme interessanti l’importazione di riso nel dipartimento francese d’oltremare della Rèunion.
     

  4. Altra agevolazione all’importazione di riso è mantenuta per il riso Basmati di origine indiana e il riso Basmati delle varietà “Kernel Basmati” e “Super Basmati” di origine pakistana allo stadio di riso semigreggio, con il beneficio di una riduzione del dazio all’importazione di un importo pari a 250 Ecu/ton, rispetto al dazio intero che normalmente viene azzerato.
     

  5. Permangono le agevolazioni a favore delle importazioni di riso dall’Egitto (diminuzione del 25% del dazio medio fissato nel trimestre precedente per le importazioni da Paesi terzi, limitatamente a un contingente annuo di 32 mila tonnellate); ma anche in questo caso sono in corso trattative tra la Comunità e il Governo egiziano, il quale chiede di portare il dazio a zero e di aumentare il contingente.
     

  6. Anche con il Bangladesh vige una deroga stabilita secondo gli stessi criteri e modalità concessi ai Paesi ACP, limitatamente a un contingente annuo di 4 mila tonnellate di equivalente semigreggio.
     

  7. Dal 1996, in relazione all’adesione all’Unione europea di tre nuovi Paesi – Austria, Svezia e Finlandia – la Comunità ha accettato:
    -
     di esentare totalmente dal pagamento del dazio l’importazione di una quantità annua di 63 mila tonnellate di riso lavorato o semilavorato così ripartite per origine:

    tons        38.721      dagli USA
    tons        21.455      dalla Thailandia
    tons          1.019      dall’Australia
    tons          1.805      da altri Paesi

-    di ridurre a 88 Ecu/ton il dazio all’importazione di una quantità annua di 20 mila tonnellate di riso semigreggio così ripartite per origine:

tons         7.642       dagli USA

tons         1.812       dalla Thailandia

tons       10.429       dall’Australia
tons            117       da altri Paesi

 -   di ridurre di 28 Ecu/ton il dazio all’importazione di una quantità annua di 80 mila tonnellate di rotture di riso ( nel 1996 solo tons 60 mila) così ripartite per origine:

tons         7.281       dagli USA
tons       41.600       dalla Thailandia

tons       12.913       dall’Australia
tons         8.503       dalla Guyana
tons         9.703       da altri Paesi 

  1. Per ultimo, la programmata concessione ai PMA ( Paesi meno avanzati) di esportare verso la Comunità qualsiasi prodotto in totale esenzione di dazi.

Il Regolamento n°3072 / 95