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Il Regolamento n°359 / 67


Il 25 marzo 1957 fu sottoscritto tra sei Paesi – Belgio, Francia, Germania Federale, Lussemburgo, Italia, Olanda – il Trattato di Roma, che aveva tre obiettivi fondamentali: una stretta collaborazione politica ed economica tra i Paesi aderenti, la possibilità dell’adesione alla Comunità da parte di ogni Stato europeo, la realizzazione della completa liberalizzazione degli scambi in materia di merci, persone, servizi e capitali. I suddetti obiettivi si perseguirono attraverso due strumenti: le liberalizzazioni interne e le politiche comuni (commerciali, agricole, dei trasporti).  

Per quanto riguarda l’agricoltura, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Roma, nei diversi stati venivano perseguite politiche agricole divergenti tra loro, che tuttavia avevano lo stesso scopo: porre le singole agricolture al riparo dalla concorrenza sui mercati interni e sostenerne la presenza sui mercati internazionali. In considerazione di tale situazione e della particolare importanza rivestita dal settore primario nell’ambito della economia comunitaria, partendo dal presupposto che anche i prodotti agricoli avrebbero dovuto circolare liberamente, si decise di instaurare una politica comune ( PAC ), che prevedeva la creazione di uno spazio unico europeo, protetto dalla concorrenza internazionale. 

Il Trattato di Roma fissò, con l’art.39, le finalità della PAC, di seguito sinteticamente elencate: 

1) incremento della produttività dell’agricoltura
2) impegno ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola grazie al
    miglioramento del reddito individuale dei lavoratori
3) stabilizzazione dei mercati
4) garanzia di sicurezza degli approvvigionamenti
5) determinazione di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori

Per il raggiungimento di tali finalità il successivo articolo 40 del trattato aveva previsto la creazione di una organizzazione comune dei mercati agricoli, che poteva assumere una delle seguenti forme:

    • regole comuni in materia di concorrenza

    • coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali di mercato

    • organizzazione europea del mercato

Il primo regolamento comunitario relativo al riso entrò in vigore nel settembre del 1967  ( regolamento 359/67 ); successivamente modificato e codificato a partire dal 1° settembre 1976 ( regolamento 1418/76 ), rimase in vigore fino alla campagna 1995/96, quando fu emanato il nuovo regolamento di base ( regolamento 3072/95).

Le disposizioni di tali regolamenti si applicarono ai seguenti prodotti:

  •  il prodotto base nelle sue diverse forme ( risone, semigreggio, lavorato )

  • le rotture di riso

  • prodotti derivanti dalla trasformazione

Per integrare i diversi sistemi agricoli nazionali in un unico mercato comunitario si introdussero tre principi fondamentali: 

  1. la fissazione di prezzi unici per ciascun prodotto agricolo

  2. la preferenza comunitaria, intesa come obbligo di preferire i prodotti comunitari rispetto a quelli di Paesi terzi

  3. la solidarietà finanziaria comune per le spese di funzionamento della PAC  (ogni Stato contribuisce alle spese, ma non proporzionalmente ai benefici ricevuti ).

Le “Organizzazioni comuni di mercato” relative ad ogni singolo prodotto fissarono un prezzo denominato prezzo indicativo o “di orientamento”, intorno al quale dovrebbe attestarsi  quello effettivo di mercato. Per il loro funzionamento erano previsti tre diversi strumenti: 

  • il ritiro dal mercato della quota eccedentaria di offerta mediante  il versamento ai produttori di un prezzo detto “di intervento;

  • i prelievi agricoli all’importazione, per eliminare le differenze di prezzo tra prodotti interni e prodotti importati, fissando un prezzo minimo detto “di soglia” o “di entrata”;

  • le restituzioni all’esportazione, cioè sovvenzioni agli esportatori per consentire il collocamento fuori dalla Comunità dei prodotti agricoli comunitari eccedenti.

 


Prezzo d'intervento
 

Riferito al risone viene stabilito per evitare che il prezzo del riso greggio vada al di sotto di un livello ritenuto remunerativo per i produttori; tale prezzo si riferisce alla zona più eccedentaria della Comunità Europea, nel caso specifico Vercelli.
Nel corso della campagna risicola, che va dal 1° settembre al 31 agosto, il prezzo di intervento subisce delle maggiorazioni mensili che si riflettono su quello di mercato, causandone un aumento progressivo.
I regolamenti comunitari, a causa della formazione di eccedenze sul mercato interno, prevedono la possibilità di acquisto, da parte di appositi organismi, del riso  consegnato dai produttori al suddetto prezzo di intervento.  L’Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico, è l’organismo di intervento per l’attuazione delle norme comunitarie nel settore agricolo.
 

Prezzo indicativo

Il prezzo indicativo, unico per tutta la Comunità e fissato allo stadio di risone per una qualità tipo, non è  quello garantito al produttore, ma è il prezzo verso il quale dovrebbe orientarsi il mercato nella zona più deficitaria della Comunità, considerata Duisburg; pertanto i prezzi varieranno in relazione al rapporto produzione-consumo: minimi nelle zone dove si hanno maggiori eccedenze di prodotto, massimi nelle zone più deficitarie.

Il prezzo indicativo è così determinato:

prezzo intervento + elemento mercato ( differenziale tra prezzo di mercato e prezzo di intervento ) + spese di lavorazione + elemento rappresentativo delle spese di  trasporto tra Vercelli e Duisburg

Presso di entrata

Il meccanismo dei prelevamenti è quello che protegge in misura maggiore la produzione comunitaria. Tale meccanismo si basa, oltre che sul prezzo indicativo, anche sul  prezzo di entrata, che varia a seconda che si tratti di riso semigreggio o lavorato ( distinto tra riso lavorato tondo e riso lavorato medio e lungo). Tale ultimo prezzo si determina detraendo da quello indicativo  le spese di trasporto e di commercializzazione per spostare il prodotto importato dal centro di importazione più vicino, identificato nel porto di Rotterdam,  alla zona più deficitaria rispetto a quest’ultima.
 

Per meglio comprendere il calcolo dei prelevamenti viene presentata una esemplificazione.
IL CASO  (ancora in lire riferendosi ad anni precedenti l’introduzione dell’euro)
 Si supponga che il prezzo indicativo del prodotto nella zona di Duisburg sia stato di L. 28.000 il quintale e che le spese di trasporto per trasferirlo  dal porto di Rotterdam alla zona di Duisburg ammontavano a L. 2.000 il quintale; inoltre si consideri che il prezzo del prodotto sbarcato a Rotterdam in un determinato giorno sia stato di L. 22.000 il quintale.

Determiniamo il prezzo di entrata:
p. entrata= prezzo indicativo – spese trasporto e commercializzazione
p. entrata= L. 28.000 –  L. 2.000 = L. 26.000
 

Prelevamento = L. 26.000 – L. 22.000 = L. 4.000

Quindi l’importatore pagherà L. 22.000 per ogni quintale di prodotto arrivato al porto, L. 4.000 di prelevamento e L. 2.000 di spese di trasporto e commercializzazione; pertanto il prodotto importato dai Paesi Terzi non potrà essere venduto nella zona più deficitaria  (Duisburg) a meno di L. 28.000 il quintale, che è il prezzo indicativo interno che deve essere protetto.

 In  conclusione  il  principio  fondamentale su cui  si  basava  la protezione del riso era che nella Comunità non si poteva importare  merce ad un  prezzo inferiore al prezzo di entrata; se il prezzo sul mercato internazionale saliva il prelievo diminuiva e viceversa.
Questo sistema dei prelevamenti è stato definito come un sistema di dazi doganali mobili che impediva al prodotto importato di mettere in pericolo il prezzo indicativo fissato per la zona più deficitaria.  


Esportazione verso Paesi terzi

I
n relazione alle esportazioni dalla Comunità verso i Paesi Terzi di prodotti soggetti al regime dei prelevamenti, come nel caso del riso, veniva attribuito all’esportatore un importo, detto “di restituzione”, pagato dallo Stato membro nel cui territorio era stato compiuto lo sdoganamento, corrispondente alla differenza tra il prezzo del prodotto sul mercato internazionale ed il prezzo interno.
Tali restituzioni, se nel breve periodo aumentavano la competitività degli esportatori sui Paesi Terzi, nel lungo periodo si riflettevano negativamente sullo sviluppo del sistema risicolo, in quanto non si incoraggiava una produzione qualitativa ma solo quantitativa, puntando sulle coltivazioni che garantivano  maggiori rese per ettaro, indipendentemente dalla possibilità di collocamento sul mercato mondiale. Una rappresentazione schematica del funzionamento del primo regolamento comunitario viene fornita dalla seguente tabella:
 


 


Come si può osservare, il primo modello di politica agricola adottato dalla Comunità europea era fortemente protezionistico: gli aiuti al mercato del riso venivano  concessi sia tramite i prezzi di mercato sostenuti dalla UE per le importazioni, che  tramite il sostegno alle esportazioni e la salvaguardia dei prezzi minimi con il regime dell’intervento. In particolare, il riso ha beneficiato di un  trattamento comunitario speciale, a causa della concentrazione della produzione nelle aree meridionali della Comunità e delle tecniche di coltivazione adottate.

In conclusione l’obiettivo fondamentale da perseguire era la ricerca di un equilibrio tra potenzialità produttive all’interno della comunità ed esigenze di consumo della collettività; tale equilibrio non risultava facilmente raggiungibile a causa della mancanza di autosufficienza poiché le varietà di riso importate avevano destinazioni distinte e specifiche nell’impiego alimentare e quindi erano solo parzialmente sostituibili con le varietà coltivate in Europa (la specie INDICA viene coltivata nella zona equatoriale e quella IAPONICA nella zona temperata). 
 

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