indice

avanti

indietro

grafi

Quinta giornata
Dalle monarchie assolute allo stato contemporaneo - Roberto Crosio,  Margherita Isola
___________________________
 

DISTILLAZIONE DELLA QUINTA GIORNATA: DALLE MONARCHIE ASSOLUTE ALLO STATO CONTEMPORANEO.


Categorie storiche di sviluppo delle forme istituzionali (  diacronia )
 

Categorie funzionali di tipo giuridico.

(  attualizzazione sincronica )

 

 

Eventi nodo
Periodizzazioni
Contesti storici

Fenomeni
strutturali
Forme di potere

Tipologie di statualità

Territorialità
Demografia

Economia

 

Società
Organizzazione  della popolazione

 

Fino al XVI secolo

Privilegi di corporazioni, ordini, Stati, ceti

Stato dei ceti
Monarchie feudali

Autonomie giurisdizionali

Commerciale, mercantile, neofeudale

Ordini, Nobiltà, stati, ceti

Organismi sociali separati

Poteri occulti
Forze e interessi economici

 

XVI secolo

Centralizzazione Sovrano sciolto da vincoli

 

Monarchia assoluta

Primi stati nazionali
Nazionalità

Controllo statale sull’economia

I tre stati: Nobiltà

Clero Borghesia

 

Sovranità statale

Burocrazia

Controllo periferico

 

XVII secolo

Contrattualismo
Giusnaturalismo

Monarchia costituzionale

 

Stati nazionali

Liberismo / Protezionismo

Fisiocrazia

Nuovo ceto emergente.

Borghesia

Costituzionalismo
Diritti naturali
Garanzie giudiziarie

 

XVIII secolo

Rivoluzione americana e francese

Stato di diritto
Uguaglianza
Libertà civili ed economiche

Monarchie illuminate Repubblica francese

 

Stati nazionali
Repubbliche federali

Abolizione dei diritti feudali

Borghesia

Diritti civili  e politici
Primo e quarto titolo della Costituzione


Suffragio censitario/
Suffragio universale

 

XIX secolo

Costituzioni ottriate

Liberalismo

Monarchie parlamentari

Monarchie nazionali
Imperi moderni

Rivoluzione industriale

Liberismo

Borghesia

 

XX secolo

Totalitarismo

Fascismo, nazismo, stalinismo

Nazionalismo
Imperialismo

Protezionismo

Statalismo Corporativismo

Interclassismo corporativo

Antifascismo
Libertà civili e politiche

 

Secondo dopoguerra

Sovranità popolare

 

Repubbliche democratiche
Organismi internazionali

Difesa del territorio
Integrazione, cooperazione

Pianificazione, progettazione economica

Mobilità sociale
Società multietniche

Suffragio universale
Limitazione alla sovranità nazionale

 


Premesse didattiche

 

La lezione  della quinta giornata ha il compito di concludere con una rapida carrellata informativa il discorso sull’evoluzione del concetto di Stato, esaminando i modelli di moderna statualità che, a partire dal XVI secolo, caratterizzano l’area europea. Per approdare  alla definizione, in termini di evoluzione storica, dei caratteri dello Stato contemporaneo democratico-liberale – centrato sullo stato di diritto e sull’aperto riconoscimento delle libertà civili e politiche – è stato necessario far riferimento alla svolta epocale “rivoluzionaria” della Francia del XVIII secolo. 

¨       L’excursus storico, di ovvia complessità, ha come unico fine quello di rendere maggiormente comprensibili alcune categorie giuridiche presentate nelle precedenti giornate, con riferimenti via via più attualizzati e maggiormente vicini al contesto esperienziale degli alunni.   La progettazione della lezione odierna  è stata guidata dalla proposta interpretativa del concetto di moderna statualità  avanzata dal sociologo Gianfranco Poggi[1], seguendo lo schema di tripartizione di modelli strutturali già seguito per l’analisi del sistema di dominio feudale. 

¨       La scelta di seguire un modello interpretativo di tipo sociologico – trasversale alla formalizzazione giuridica e alla narrazione storica – ci è parso convincente soprattutto perché ha permesso di ritornare con insistenza su poche categorie distintive fondamentali, legate all’evoluzione istituzionale degli stati, facendo diretto riferimento ai soggetti politici coinvolti. 

¨       I materiali consegnati agli alunni sono stati brevi testi di sintesi, volti a definire le caratteristiche strutturali dei vari modelli oppure a tratteggiare il senso di conquiste giuridico-istituzionali via via realizzate all’interno del processo storico.
¨
       La documentazione della quinta ed ultima giornata comprende inoltre in appendice una serie di letture più ampie, tratte da manuali in uso nel triennio[2] volte a puntualizzare meglio l’excursus appena tratteggiato nella mattinata. In particolare viene analizzata la specificità della monarchia francese e di quella inglese, la prima ad avere caratteri costituzionali e parlamentari.  

¨       Sempre in appendice è allegato il testo della “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” (1789) e quello dello Statuto albertino (1848), due testi fondamentali per comprendere lo sviluppo del più moderno costituzionalismo. 

¨       Infine è stato proposto all’attenzione degli alunni un duplice grafo riepilogativo , anch’esso di carattere strutturale, sul concetto di “totalitarismo”, articolato nella  nominalizzazione delle caratterizzazioni fondamentali del concetto, alfine di confrontare il termine con altri di area semantica limitrofa: dittatura, assolutismo,  autoritarismo,  potere carismatico.

Si delinea ora in sintesi la traccia argomentativa dell’ultima giornata di lavoro. Buona parte dei materiali qui presentati rappresentano una sintesi di quelli già forniti durante la quarta giornata di lavoro. Ora il discorso sul passaggio dalle monarchie assolute agli stati ottocenteschi e novecenteschi viene riproposto in forma più sistematica ed organica.
____________________

[1] G.Poggi, La vicenda dello stato moderno, Il Mulino 1978, pp.65 sgg.
[2] E.Bonifazi,A.Pellegrino, Società e democrazia, Bulgarini, 1993, pp.488-496
     R.Finzi, Storia ( vol 1) , Zanichelli 1991 p.94
 

• Lo stato dei ceti
 

¨       Il primo collegamento concettuale è posto attorno all’evoluzione del sistema di dominio feudale che porta gradualmente all’assunzione di un nuovo modello di statualità: lo stato dei ceti.

¨       Con l’evoluzione del contesto socio-economico basso-medioevale verso forme di nuova produttività e di scambio monetario, parallelamente all’ascesa delle città europee, emergono nuove forze politiche.

¨       Le città si pongono come centri di azione collettiva e solidale, che rivendicano diritti politici, di natura corporativa, come gruppi capaci di operare unitariamente. I diritti ( franchigie, immunità, privilegi..) pretesi ed esercitati erano ottenuti e gestiti collettivamente e non più strappati a livello individuale come nello stato feudale dai singoli soggetti.

¨       I ceti urbani sono i primi che rivendicano il diritto a difendere la pace ed un modo di vita imperniato su attività acquisitive e produttive distanziandosi dalla pratica della violenza e della lotta armata. Le  richieste ai signori feudali sono rivolte a frenare gli eccessi delle  politiche patrimoniali di questi ultimi, che spingono troppo frequentemente in guerre devastanti intere comunità.

¨       Alle soglie dell’età moderna le strutture  che mediano la portata politica delle città sono ormai corpi costituiti quali Cortes, Tage, Diete, Stati regionali e generali che comprendono al loro interno non solo il ceto borghese, ma ancora in funzione prevalente il clero e la nobiltà feudale. Tuttavia questa classe sociale tende ora a comportarsi come un ceto corporativo legato al suo territorio e non più impegnato in un puro rapporto di tipo vassallatico.

¨       Il signore ( duca, principe o sovrano ) deve ora fare i conti con organi di ceto ufficiali, “stati”, “Stande”, corpi espressamente costituiti per fare i conti col principe e collaborare con esso.

¨       Questi corpi cetuali che si radunavano in assemblee costituite territorialmente finirono per essere la controparte del principe nell’esercizio del dominio. Ad essi il sovrano doveva rivolgersi soprattutto per le sue necessità economiche, spingendoli ad approvare contribuzioni fiscali straordinarie.

¨       Tuttavia in alcuni casi questi corpi rappresentativi dei ceti esercitavano una vera e propria supervisione sul modo in cui venivano spesi i proventi d’imposte e talora presentavano al principe proprie richieste rivolte a correggere il suo operato amministrativo.

 


Dualismo sovrano / stati cetuali e poteri locali

ll dualismo di principe e stati cetuali non permette che l’ordinamento politico degli stati proceda congiuntamente ed armonicamente: le due entità si riconoscono distinte anche quando producono accordi temporanei. Ciascuna di esse è in possesso di poteri suoi propri : il sovrano assume la formale sovranità mentre i ceti rivendicano un potere “territoriale” di controllo e condizionamento. Tale dualismo distanzia questi organi tardo-medioevali da quelli degli stati moderni. 

 

¨       Con il passare del tempo il peso politico delle città diminuisce a favore del principe.  Questi procede gradualmente alla creazione di un nuovo sistema di governo che porta alla nascita degli stati nazionali e delle monarchie assolute, dotate di un potere maggiormente accentrato, di eserciti e di personale amministrativo più efficienti.

¨       Dal punto di vista territoriale, alla fine del XV secolo, si completa l’ aggregazione dell’ area nazionale in Francia, Spagna, e Inghilterra, portando a compimento antichi conflitti giurisdizionali tra la nobiltà feudale ed il sovrano oppure completando la liberazione dello Stato occupato da popolazioni esterne ( Arabi in Spagna )

¨       In Italia si vanno stabilizzando invece gli stati regionali, che si basano sulla polarizzazione regionale del potere attorno a grandi famiglie signorili, che dominano su macroregioni ( Visconti, Sforza, Medici ).

¨       Dal punto di vista politico il principe scavalca il controllo dei corpi cetuali e tende ad esercitare un comando non determinato o disciplinato da altra legge al di fuori dei suoi poteri discrezionali. “Assoluta” ( da ab-solutus = sciolto, libero ) è quella monarchia che si sente priva di ogni vincolo giurisdizionale.

Il sovrano e l'apparato amministrativo nelle monarchie assolute

¨       Il re continuava ad essere il signore di vasti possedimenti che gli consentono di mantenere la propria cerchia domestica di collaboratori e di finanziare la propria politica. 

¨       Nello stesso tempo egli comincia a considerarsi il titolare di una carica pubblica nata da un «patto di dominio» con i ceti sociali rappresentati negli Stati generali, con cui collabora o si scontra. 

¨       Questo difficile rapporto si riproduce soprattutto quando i proventi dei possedimenti del principe si rivelavano insufficienti per far fronte agli impegni e per finanziare le sue imprese militari. In tal caso  egli si rivolge ai feudatari e alle città per avere il consenso ad attingere a nuove risorse economiche, su cui non ha alcun potere diretto; tale richiesta  viene accolta o respinta attraverso gli Stati generali.

¨       Col passare del tempo si va formando un apparato amministrativo legato alla corona.

¨       I più stretti collaboratori dei «principe», fidati e quasi sempre ricompensati con benefici di tipo feudale, si trovano nei confronti del sovrano nella posizione di dipendenti e in condizioni d'inferiorità. 

¨       All'interno di questo personale si possono distinguere tre categorie: gli ecclesiastici, i legisti di formazione universitaria e i nobili che cercano di far carriera a corte.  Tutti operano in base a cariche e deleghe espressamente ricevute dal principe e collaborano con lui nelle attività di governo.

Il modello francese 

¨       Lo stato assoluto francese trova il suo perno nel re, che accentra su di sé tutti i poteri, per cui viene meno ogni forma di collaborazione con gli Stati generali, che non  vennero più convocati dal 1614 al 1789 e furono così messi nell'impossibilità di svolgere un effettivo ruolo politico.

¨       Luigi XIV ( 1661-1715 ). Il governo è ormai esclusivamente nelle mani del monarca che fa risplendere anche la propria grandezza esteriore servendosi della corte, ampliata nelle dimensioni e nel fulgore. 

¨       La corte del monarca non era più la cerchia ristretta di parenti, collaboratori e aiutanti prediletti, ma un mondo ampio e complesso minuziosamente regolato da norme precise, un palcoscenico su cui si esibiva continuamente la persona del principe più che mai personaggio «pubblico».  Il re di Francia mangiava, si coricava, si svegliava e faceva toeletta in pubblico; la vita di corte, l'ambiente fisico, il modo di vestirsi e di atteggiarsi dei cortigiani servivano ad aggiungere splendore al sovrano; nello stesso tempo gli intrighi, lo spionaggio, il pettegolezzo, le calunnie, le instabili alleanze fra cortigiani servivano a tenere impegnata la nobiltà evitando possibili congiure contro il sovrano, il quale regnava non per mezzo della corte, ma dalla corte che diventava l'espressione concreta del suo dominio.

¨       Intorno al principe, per aiutarlo ad esercitare il suo potere personale, vi erano dei consigli di governo, composti da pochi membri legati  da obbedienza e  fedeltà; costoro lo assistevano nella formazione delle sue decisioni e rispondevano a lui delle loro esecuzioni.

¨       Questo sistema di governo culminava in un ristretto numero di ministri che portavano titoli diversi e che venivano scelti e nominati personalmente dal re; il sistema si ramificava infine in agenti minori costituiti da ufficiali dell'esercito e della marina, da coloro che dirigevano i lavori pubblici e dagli intendenti che avevano il compito di controllare l'andamento delle attività amministrative a livello locale.

¨       I funzionari che occupano queste cariche erano di origine borghese o basso-nobiliare o erano giuristi di formazione universitaria.  Era loro interesse svolgere i rispettivi incarichi in maniera da rivalersi di una nascita non sufficientemente nobile, in modo da  accrescere un patrimonio familiare inadeguato.  Ciò li spingeva ad agire con zelo, nutrendo spesso ostilità nei confronti delle classi privilegiate soprattutto di origine feudale.

¨       L'attività legislativa svolta dai sovrano assoluto introdusse il principio dello stato come fonte del diritto e della generalità ed uniformità della legge su tutto il territorio statale.  Si trattava di princìpi di portata rivoluzionaria che avrebbero inciso in futuro sulla concezione dello stato contemporaneo. 

¨       Tuttavia i sovrani, mentre si proponevano come fonte di diritto, non si consideravano essi stessi vincolati dal diritto (lo stesso termine «assolutismo» deriva dall'espressione legibus solutus: la legge, in quanto prodotta dal potere del sovrano, non può impegnare né limitare il suo stesso potere).

¨       Il principe pertanto fa del diritto uno strumento flessibile e modificabile a suo piacimento; questo collocarsi al di sopra della legge conferiva al sovrano proporzioni sovrumane, per cui egli diventava il simbolo di un potere assai maggiore del re medesimo.

Il modello prussiano

¨       Nella Prussia del '700 il sovrano non regna dalla corte, ma al centro di un vasto sistema di organi pubblici impegnati in attività amministrative continuative, sistematiche, ramificate sul territorio statale e scrupolosamente regolate da norme.

¨        Struttura essenziale del sistema diventa pertanto il diritto pubblico, per cui i componenti dello stato non operano direttamente su commissione del principe, né sono esecutori diretti del suo personale comando, ma piuttosto agiscono sotto la direzione e il controllo di un insieme di norme giuridiche che sono alla base del potere politico-amministrativo, norme che precisano funzioni e competenze di ciascun organo statale, fornendo direttive precise per formare le decisioni e per renderle esecutive. 

¨       I funzionari sono nominati in base ad una specifica preparazione che li rende capaci di svolgere determinati compiti.  I posti non sono dunque ereditari ( come in Francia ), non è concesso al personale amministrativo di giovarsi dei proventi derivanti da un dato ufficio, ma essi sono remunerati in maniera fissa. 

¨       La legge regola i poteri di comando, la disciplina e la supervisione a cui sono soggetti i funzionari.  Si cercava insomma di far funzionare lo stato come uno strumento del suo stesso diritto, salvaguardando però il principio che la legge non vincola il sovrano che la produce.
 

Il modello inglese ( Margherita Isola )

¨       L’Inghilterra nel XIII secolo fu attraversata da una serie di crisi che rischiarono di sconvolgere l’unità del regno. A salvarlo furono le solide strutture amministrative create dai re normanni e da Enrico II : “curia regis”, suddivisa in sezioni specializzate per la giustizia e per le  finanze ( “ Scacchiere ” ),con gli  “sceriffi”, sorta di funzionari amovibili che sorvegliavano l’aristocrazia ed amministravano le contee, coscrizione di massa, controllo sul clero di Inghilterra ( costituzione di Clarendon ).
¨
       La Magna Charta libertatum ( 1215 ). Giovanni senza Terra dopo la sconfitta di Bouvines contro Federico II era stato costretto ad aumentare la pressione fiscale. Nel 1215 una coalizione di baroni, prelati e borghesi lo costrinse a sottoscrivere la Magna Charta libertatum. Con essa il Re confermava le libertà dell’aristocrazia inglese, delle chiese e dei comuni di fronte al sovrano, prometteva di far osservare la giustizia ai suoi funzionari e di accordare riparazioni per i  soprusi commessi. Soprattutto riconosceva che il pagamento dei sussidi e delle imposte fosse subordinato al “comune consenso del regno” rappresentato da un’assemblea di baroni e prelati.  In tal modo limitava l’autorità del re a profitto dei privilegi delle chiese e dell’aristocrazia, di cui intendeva conservare l’autonomia.
¨
       Stabilendo con precisione i limiti dell’arbitrio regio, la Charta sottopone la volontà regia da allora in poi al consenso e alla collaborazione dei corpi rappresentativi ed apre la strada  a futuri sviluppi costituzionali della Monarchia inglese.
¨
       Nella seconda metà del XVII secolo la Magna Charta fu utilizzata per le rivendicazioni parlamentari dell’opposizione nei confronti degli Stuart, i sovrani in carica.
¨
       La Chiesa di Roma qualificò la Charta come “un accordo vile, vergognoso, illecito ed iniquo”, lo condannò e sotto pena di scomunica vietò “al Re di osservarlo e ai Baroni e ai loro complici di esigerne l’applicazione “ .

Lo sviluppo delle strutture istituzionali ed amministrative. Il ruolo del Parlamento.

¨       La Corte del Re era al centro della vita politica inglese. Il Re era circondato da un proprio “Concilium” che si trasformava in “Gran Consiglio” o Parlamento  e che costituiva il supremo organo giudiziario del regno. Tale parlamento costituì il nucleo originario dell’attuale Camera dei Lord, che svolse, diversamente da quanto accadeva in Francia, un preciso ruolo politico.

¨       Dopo la metà del XIII secolo,   la grande aristocrazia impose al re le provisions of Oxford ( garanzie di Oxford ) con le quali  i poteri del governo furono trasmessi ad una serie di commissioni dell’alta nobiltà che controllavano l’amministrazione statale. Fra queste  furono inseriti anche elementi della nobiltà inferiore ( gentry) e della borghesia. Sorse così il primo nucleo di quella che sarà la Camera dei Comuni, l’altro ramo del Parlamento britannico.

¨       Le trasformazioni più importanti della monarchia inglese avvengono nel corso del XVII secolo, quando dopo la morte di Elisabetta I, inizia una lunga fase di contrasti tra la corona e il Parlamento, che culminerà- dopo una breve fase repubblicana -  con la nascita della prima monarchia costituzionale europea sanzionata dalla Dichiarazione dei diritti del 1689 .

¨       Fra le leggi approvate è fondamentale l’Habeas corpus che tutela i sudditi e gli avversari politici del governo dagli arbitri della magistratura. Le ragioni dell’arresto devono infatti essere notificate per iscritto entro 24 ore dal fermo. Viene inoltre prevista la libertà provvisoria dietro versamento di una cauzione ed entro 20 giorni dall’arresto la persona dell’imputato deve essere giudicata con un regolare processo.

¨       In base alla Dichiarazione dei diritti il sovrano inglese si impegna a rispettare le leggi fondamentali del Paese, di cui  Parlamento è garante ( ad esempio non può imporre arbitrariamente tributi, condannare senza processo gli avversari politici, esercitare l’intolleranza religiosa, sottomettere la magistratura….).

¨       Tuttavia la corona non è ancora obbligata ad affidare i compiti di governo a ministri che godano della fiducia della Camera dei Comuni, i cui membri sono eletti e non nominati per diritto di nascita. Il regime inglese alla fine del 1600 è senza dubbio costituzionale, ma non ancora parlamentare.

¨       Con la rivoluzione inglese del 1600 nascono i due grandi partiti dei whigs ( sostenitore del Parlamento ) e dei tories ( conservatori, sostenitori dei lords, del clero anglicano e della corona ).

Parole-chiave

Costituzionalismo: E’ quell’insieme di teorie che definiscono l’assetto istituzionale degli Stati le cui norme garantiscono la libertà dei cittadini e la divisione dei poteri.

Governo costituzionale:  Si ha in quello stato all’interno del quale l’autorità di governo è limitata dal diritto. Nessuna autorità può sottrarsi ai limiti imposti dalla legge.

Stato di diritto. Significa sovranità della legge  e separazione dei poteri dello Stato. Si attuerà in modo significativo solo dopo la Rivoluzione francese, anche se la monarchia costituzionale inglese lo prefigura.

Governo parlamentare. Il governo è basato non più sulla fiducia accordata dal sovrano, ma su quella accordata dagli organismi rappresentativi dello Stato ( Camera dei Comuni, Parlamento ). Nello Stato parlamentare vengono valorizzate le libertà politiche dei cittadini oltre a quelle civili. Sono gli esponenti del partito ( o dello schieramento politico ) che ha la maggioranza nelle camere elettive a concedere la fiducia al governo, limitando progressivamente l’autorità del sovrano e dei suoi privati consiglieri.
 


Dall'assolutismo allo stato liberale
 
¨       Eccetto l’Inghilterra che dà vita precocemente ad una monarchia costituzionale ( alla fine del XVII secolo ) in tutto il resto d’Europa perdurano monarchie  non ancora corrette da forme di vero costituzionalismo
¨       Durante l’età dell’assolutismo, che durerà fino alla fine del XVIII secolo, non avviene ancora  la liberazione della “società civile”: essa si affermerà solo con l’età delle rivoluzioni nel XVIII secolo.

¨       Alcuni ceti, come il clero e la nobiltà, restano privilegiati all’interno delle società di corte e attraverso i loro corpi separati tentano di mantenere tali privilegi a lungo inalterati.

¨       E ciò anche quando alcuni  sovrani “illuminati” intervengono drasticamente per svecchiare la società civile, esautorando parte del potere  della Chiesa e tentando di tassare  le proprietà nobiliari. Solo intaccando infatti tali privilegi, i sovrani comprendono che avrebbero potuto salvare i loro stati economicamente dissestati o comunque non sufficientemente produttivi.

¨       Già nel corso del Seicento si erano affermate due forme di pensiero politico destinate ad essere le basi per la riaffermazione dei diritti della società civile settecentesca e soprattutto ottocentesca: esse erano il giusnaturalismo ed il contrattualismo.

Parole-chiave

Giusnaturalismo. Si definisce così la teoria del diritto naturale dell’uomo, come si è configurata nel XVII e XVIII secolo. Per diritto naturale o legge di natura si intende la norma non scritta, anteriore e superiore ad ogni norma giuridica positiva ( posta dall’uomo o dallo stato ). I principali diritti naturali sono il diritto alla vita, alla libertà personale, all’incolumità, alla libertà religiosa, alla proprietà…. L’autorità regia non appare più giustificata da un’investitura divina ma è legata al preciso compito di difendere i diritti naturali dei  sudditi.

Contrattualismo. La società e lo Stato si reggono su un patto o contratto che gli uomini stringono fra di loro e in base al quale investono di potere un’autorità che ha il compito di organizzare la vita pubblica, attraverso la formulazione di norme ( leggi ), che tutti devono rispettare. La libertà civile si regge appunto sul reciproco rispetto delle leggi che riguarda i sudditi ma anche il sovrano che è ad esse vincolato. Se il sovrano viola per primo le leggi può essere deposto.

Contratto sociale. Con questa metafora si definisce il momento storico in cui l’uomo decide di rinunciare a parte della sua libertà naturale per darsi delle norme ( leggi ), che gli consentano di vivere pacificamente in comunità con i suoi simili. Tale patto ha dato origine alla società civile ed allo Stato. Il contrattualismo ricerca la legittimità del potere e della legge nel consenso comune, che unico può garantire l’accettazione generalizzata delle norme.
 



¨
      
La borghesia settecentesca (classe composta  dai ceti produttivi ma soprattutto da individui legati alle libere professioni ed alle lettere ) si fa portavoce dell’intera opinione pubblica, manifesta insofferenza per l’oppressione dei sovrani e sostiene la teoria dei diritti naturali dell’uomo.

¨       Inoltre avanza la pretesa che la società civile abbia il diritto di inviare i suoi rappresentanti a dirigere la cosa pubblica. Sono questi i diritti politici che affermano la sovranità popolare.

Parola-chiave

¨       Sovranità popolare. E’ il popolo ad orientare le scelte dello Stato esprimendo la sua volontà attraverso le consultazioni elettorali, che designano i  rappresentanti e  definiscono le  scelte politiche comuni. Tale sovranità si manifesta secondo “le forme e i limiti” che consentono di accertare la volontà dei cittadini: all’interno del  voto liberamente espresso.
 

¨       La “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 1789  afferma solennemente la validità dei diritti naturali dell’uomo. All’interno della Rivoluzione francese si affermano soprattutto gli ideali di libertà  - individuale e collettiva -  e di uguaglianza di fronte alla legge, che spingeranno la borghesia ed il popolo parigino a lottare uniti contro l’antico regime.

¨       In Francia si realizza in forma traumatica e più radicale ben più di quanto in Inghilterra, cento anni prima, si era già attuato con la nascita della monarchia costituzionale di Guglielmo III d’Orange. Si afferma il concetto di sovranità popolare.

¨       I principi di libertà ed uguaglianza costituiranno gli ideali ispiratori di tutte le lotte politiche e civili che nel XIX secolo porteranno alla nascita di alcune moderni stati nazionali, come il regno d’Italia.

¨       Con l’opera di Napoleone Bonaparte vengono propagati gli ideali della Rivoluzione Francese e si realizzano compiutamente alcune sue conquiste, stabilizzandole sul piano legislativo. Il Codice napoleonico ad esempio riconosce definitivamente il valore e l’intangibilità della proprietà privata confermando l’abolizione dei diritti feudali.

¨       Del resto è proprio l’imperialismo napoleonico a rianimare lo spirito di libertà dei popoli, alla ricerca di una loro identità nazionale.

Verso lo stato contemporaneo ( secoli XIX e XX )

¨       Lo Stato contemporaneo fa suoi i principi dell’uguaglianza di fronte alla legge, fonda la sua autorità sul consenso dei governati e si regge su una costituzione scritta in cui questi modi di essere vengono solennemente sanciti.
¨
       La struttura statale diviene perciò meno accentrata, il potere è sottratto all’arbitrio dei governanti e distribuito tra i vari organi ( legislativo, esecutivo e giudiziario ) opportunamente bilanciati.
¨
       Tuttavia per arrivare alla moderna struttura dello Stato democratico fu necessario superare alcune limitazioni sostanziali che caratterizzarono ancora nel XIX secolo la vita istituzionale delle varie compagini statali.
 
-
       Le costituzioni non erano liberamente votate dai cittadini, ma concesse dai sovrani ( ottriate ), offerte per concessione del re ai sudditi, che le avevano spesso strappate con sanguinose rivolte.
¨
       Anche nel Piemonte sabaudo venne concessa una costituzione ottriata: lo Statuto albertino del 1848

¨       In base a tale documento, sottoscritto dal sovrano Carlo Alberto, solo il Parlamento era elettivo mentre il Senato era di nomina regia. Così pure di nomina regia saranno sindaci e prefetti quando lo Statuto albertino si trasformerà in Carta costituzionale del nuovo Regno d’Italia nel 1861.
¨
       Altro grave limite del costituzionalismo ottocentesco fu il suffragio elettorale molto ristretto. In alcuni Paesi come il nostro, negli anni ’60 solo il 2% della popolazione residente aveva diritto di voto.
¨
       Solo l’Inghilterra aveva precocemente disposto una riforma elettorale nel 1832,  rivedendo la distribuzione dei seggi e dei collegi, in relazione alla nascita di numerosi centri manifatturieri popolati dal nuovo proletariato operaio. Anche se l’estensione del diritto di voto tardò ad attuarsi per tali classi sociali, in questo Paese si posero comunque le basi per una più sistematica fruizione dei diritti politici.
¨
       Nel 1928 il suffragio elettorale in Inghilterra si estese a tutte le donne di 21 anni, mentre in Italia il suffragio universale maschile entrò in vigore nel 1913. Per quello femminile, occorrerà attendere il referendum istituzionale del 1946.

¨       La nascita dei partiti, sul finire dell’Ottocento, rivitalizzò lentamente la vita parlamentare. In particolare i partiti  di massa ( socialisti e cattolici ) definirono un po’ ovunque - in Europa e soprattutto in Italia - un quadro politico decisamente più complesso, rispetto agli schieramenti di notabili, che avevano segnato le fasi iniziali della vita politica del Regno d’Italia negli anni ’60 e ’70 dell’800.

¨       Una fase particolarmente drammatica della vita dello Stato contemporaneo è data dalla parentesi dei regimi totalitari ( fascismo, nazismo e stalinismo ) che caratterizzano la storia europea dagli anni Venti fino alla fine del secondo conflitto mondiale.
¨
       Seppur con caratteristiche diverse essi si distinguono per alcune comuni peculiarità: soppressione delle libertà politiche e di opinione, abolizione di partiti e sindacati, controllo ideologico, propaganda incessante, indottrinamento, negazione della dialettica parlamentare, bellicismo imperialista, intervento statale in economia, antisemitismo. ( vedi grafo riaggregativo sul concetto di totalitarismo )

¨       Il periodo del secondo dopoguerra vede risorgere nell’Europa occidentale e in Italia Stati liberal-democratici che affermano nuovamente il valore delle libertà civili, favorendo la rinascita dei partiti e assecondando il desiderio di un dibattito politico sempre più allargato.
¨
       Il popolo italiano sceglie, il 2 giugno 1946, la Repubblica come forma istituzionale di governo per il suo futuro, rinnegando l’esperienza del fascismo ed implicitamente riconoscendo le complicità della monarchia nell’adesione al regime. 
¨
       Tra le caratteristiche peculiari della nuova realtà costituzionale della Repubblica italiana,  troviamo l’attenzione per il decentramento amministrativo, modo per potenziare le autonomie di regioni e province.
¨
        Inoltre la nostra come le altre costituzioni europee è programmatica in quanto realizza lo Stato sociale. In esso il potere pubblico si impegna ad assicurare ai cittadini il massimo grado di benessere con interventi di tipo previdenziale e assistenziale e con manovre economiche programmate, capaci di rendere effettivi i diritti di uguaglianza che la Costituzione stabilisce, anche nell’accesso alla ricchezza del Paese e nella perequazione economica fra le varie classi.
 

Home page, Indice