Disegno di legge T.U.C. 4091 e abb. del 29 Settembre 2004
Nuove norme sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO della Commissione Cultura



Art. 1 - Funzione docente
1. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della Nazione.
2. La Repubblica riconosce e valorizza il lavoro dell'insegnante, sia come singolo sia nelle libere associazioni professionali ove può incrementare la propria dimensione professionale, ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo di carriera e la retribuzione per merito, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Con le modalità di cui all'articolo 10 sono dettate le norme che definiscono lo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione, dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 2 - Princìpi e criteri per la definizione dello stato giuridico degli insegnanti
1. Lo stato giuridico degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e di formazione è definito secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) applicazione delle nuove norme sullo stato giuridico degli insegnanti ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione e di formazione;
b) individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione rivolta prioritariamente a educare i giovani all'autonomia e alla responsabilità, a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento culturale, tecnico, scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità;
c) garanzia dell'autonomia della professione docente e della libertà di insegnamento quali strumenti per l'attuazione del pluralismo e per assicurare la qualità e l'efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione e di formazione;
d) definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la professione docente e le sue articolazioni di cui all'articolo 3;
e) definizione delle modalità di accesso dei docenti alle singole articolazioni, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3;
f) determinazione delle modalità in cui si esprime l'autonomia e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;
g) valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera;
h) istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali;
i) determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti;
l) regolamentazione delle incompatibilità della professione di docenti con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.

Art. 3 - Articolazioni della professione docente


1. E' istituita l'articolazione della professione docente nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto. In particolare, il docente esperto ha anche responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col dirigente dell'istituzione scolastica o formativa. La collocazione in livelli è riconoscimento di professionalità maturata ed opportunamente certificata e non implica sovraordinazione gerarchica. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificarsi in sede di contrattazione collettiva, così come disposto dall'articolo 9, comma 3. Il passaggio da un livello al successivo comporta l'attribuzione della relativa differenza stipendiale iniziale tra i due livelli e il mantenimento della retribuzione di anzianità fino a quel punto maturata. Non è ammesso il passaggio da un livello al successivo prima di aver maturato un'anzianità di almeno cinque anni nel livello di appartenenza. L'accesso ai livelli superiori a quello iniziale è programmato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascun di tali livelli professionali.
2. Coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 28 marzo 2003, n. 53, svolgono le specifiche attività di tirocinio previste alla lettera e) del medesimo articolo 5, comma 1, ai fini dell'accesso all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della presente legge. Per l'intera durata del tirocinio sono assunti dall'istituzione scolastica o formativa con contratto temporaneo di formazione e lavoro. Il superamento positivo del periodo di tirocinio costituisce titolo valido per l'accesso all'albo.
3. E' disposta la valutazione periodica dell'attività docente per i livelli iniziale e ordinario, da effettuarsi con cadenza quadriennale. Le istituzioni scolastiche e formative istituiscono un'apposita commissione permanente di valutazione con il compito di valutare l'attività dei singoli docenti in ordine a:

a) efficacia dell'azione didattica e formativa;
b) impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell'offerta formativa;
c) contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
d) titoli professionali acquisiti in servizio.

4. La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo ed adeguatamente documentato riferito alle lettere
a) e b) del comma 3, che costituisce motivo per la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e vengono raccolte nel portfolio personale del docente.
5. La commissione permanente di valutazione di cui al comma 3 è presieduta da un funzionario del competente Ufficio scolastico regionale appartenente alla carriera ispettiva ed è composta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, da due docenti esperti, da due genitori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo nonché da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo, di cui all'articolo 4.
6. L'assunzione con contratto a tempo indeterminato al livello di docente iniziale avviene a seguito di procedure concorsuali per soli titoli, ivi compreso il titolo attestante il superamento positivo del periodo di tirocinio, indette dalle singole istituzioni scolastiche o formative interessate, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata, rispettivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale e dal competente assessorato dell'Amministrazione regionale. Al concorso possono partecipare, a domanda, per le rispettive classi di concorso, i docenti iscritti nell'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
h). Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'istituzione scolastica o formativa costituisce un'apposita commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell'istituzione e composta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, con funzioni di segretario, e da tre docenti esperti appartenenti all'istituzione stessa. Il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa provvede, secondo la normativa vigente, alla nomina dei vincitori del concorso. L'attività della commissione giudicatrice è sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio. Avverso le decisioni della commissione giudicatrice E' ammesso ricorso al giudice del lavoro. I concorsi di cui al presente comma possono essere disposti anche in rete tra istituzioni scolastiche e istituzioni formative.
7. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe di abilitazione nell'istituzione scolastica o formativa, dal competente Ufficio scolastico regionale o dal competente assessorato dell'amministrazione regionale. Ai fini della selezione di cui al presente comma, il direttore dei servizi generali e amministrativi provvede alla compilazione di graduatorie d'istituto degli aspiranti che tengano conto:

a) della valutazione sulle competenze professionali espressa dalla commissione permanente di valutazione della istituzione scolastica o formativa di titolarità;
b) di apposita valutazione espressa dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa;
c) dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

8. Alla selezione possono partecipare sia i docenti interni, sia docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche o formative. Le modalità per la compilazione delle graduatorie sono definite nelle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di cui all'articolo 2. Il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa dispone, secondo la normativa vigente, l'avanzamento di livello dei vincitori della selezione.
9. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe di abilitazione, dal competente Ufficio scolastico regionale o dal competente Assessorato dell'Amministrazione regionale, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali acquisiti dall'aspirante anche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
g), della legge 28 marzo 2003, n. 53. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali i direttori generali degli uffici scolastici regionali istituiscono apposite commissioni territoriali permanenti per ogni ordine e grado di istituzione, ciascuna presieduta da un funzionario dello stesso ufficio scolastico appartenente alla carriera ispettiva, e composta da un dirigente amministrativo dell'ufficio, con funzioni di segretario, e da tre docenti esperti con almeno tre anni di anzianità.
10. Con proprio regolamento da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca definisce le modalità di composizione della commissioni di cui ai commi 3, 6 e 9 del presente articolo, le procedure di valutazione, i tempi per l'espletamento delle loro funzioni e le eventuali competenze amministrative ad esse delegate.
11. Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento per funzioni complesse da svolgere nell'ambito dell'istituzione scolastica o formativa, disciplinate dalle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di cui all'articolo 2, possono essere conferiti esclusivamente a docenti ordinari o esperti. Detti incarichi saranno retribuiti con specifiche retribuzioni, aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, su cifre iscritte in apposito fondo di istituto.

Art. 4 - Istituzione della vicedirigenza


1. E' istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche e formative. Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante concorso per titoli ed esami, da svolgere in sede regionale con cadenza periodica.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi, previa selezione per titoli, i docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea. I docenti ordinari devono aver maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello di appartenenza. I candidati debbono indicare, all'atto della domanda, la provincia e l'ordine di scuola per cui intendono concorrere.
3. Il concorso consta di una prova scritta e di una prova orale ed è indetto con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante le disposizioni in ordine alle procedure e le tabelle di valutazione relative alla selezione dei titoli accademici e professionali per l'ammissione. La commissione giudicatrice del concorso è composta da un funzionario dell'ufficio scolastico regionale appartenente alla carriera ispettiva e da due dirigenti scolastici.
4. All'esito del concorso sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche e formative. Le nomine dei vicedirigenti sono effettuate, secondo l'ordine di graduatoria, per le sedi disponibili. L'iscrizione nella graduatoria permanente degli idonei è valutata adeguatamente in sede di corso-concorso selettivo per dirigente delle istituzioni scolastiche o formative.
5. Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, secondo gli ambiti operativi da quest'ultimo definiti, ed è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. Non possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi. In caso di assenza del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. La qualifica di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto alla docenza per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
6. Ai vicedirigenti si applicano le norme di stato giuridico vigenti per il personale docente. La retribuzione economica dei vicedirigenti è definita in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, attraverso l'autonoma contrattazione di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 5 - Funzioni di dirigenza e ispettiva


1. La funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.
2. La funzione ispettiva, come definita dall'articolo 397 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è caratterizzata dall'ampiezza delle conoscenze e delle competenze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca. L'organico degli ispettori tecnici è fissato in 1.500 unità, di cui 500 sono assegnate agli Uffici dell'Amministrazione centrale. L'organico è assicurato, anche riducendo gradualmente i posti di dirigente amministrativo e quelli previsti dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 26 delle legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, in relazione al processo di decentramento e di potenziamento dell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche.
3. Alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 si accede mediante formazione e concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti ordinari o esperti di cui all'articolo 3 e i vicedirigenti di cui all'articolo 4.

Art. 6 - Organismi tecnici rappresentativi


1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione e di formazione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo nazionale e in organismi regionali.
2. Gli organismi nazionale e regionali di cui al comma 1 sono composti da non più di trenta membri, di cui venti eletti dai docenti iscritti rispettivamente all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
h), e alle rispettive sezioni regionali dell'albo stesso. I restanti membri sono designati in pari numero dalle associazioni professionali dei docenti iscritti al citato albo nazionale e dalle Università e, per gli organismi regionali, dalle università aventi sede nella regione. Tutti i membri durano in carica tre anni.
3. Le elezioni dei membri di cui al comma 2 sono disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei titolari della funzione docente.
4. Gli organismi di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa e finanziaria.

Art. 7 - Associazionismo professionale


1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.
2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente sono consultate e valorizzate nel merito della didattica, della formazione iniziale e permanente.

Art. 8 - Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi


1. L'organismo tecnico rappresentativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, provvede alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
i), e a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvede, altresì, a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e interviene nei casi di mancato rispetto del codice stesso.
2. L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.
3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo dei docenti e alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.
4. Nell'ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione e la formazione professionale.

Art. 9 - Contrattazione e area autonoma


1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, con le modalità di cui all'articolo 10 sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge. A tal fine è istituita l'area della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola.
2. Alla elezione della rappresentanza sindacale unitaria, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, partecipa esclusivamente il personale non docente delle istituzioni scolastiche.
3. La retribuzione economica dei docenti, secondo le articolazioni di cui all'articolo 3, e dei vicedirigenti di cui all'articolo 4 è disciplinata attraverso un'autonoma area di contrattazione in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola.

Art. 10 - Regolamento di attuazione


1. Con regolamento emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono emanate le norme di attuazione della presente legge e, in particolare, dei princìpi e criteri di cui all'articolo 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.

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